Canone concordato, durata secondo rinnovo

I contratti d’affitto a canone concordato hanno una prima durata obbligatoria di 3, 4, 5 o più anni, alla scadenza di questo primo periodo è previsto un primo rinnovo automatico di 2 anni.

Canone concordato, prima scadenza

Alla scadenza del primo periodo solo il conduttore può dare il recesso per qualsiasi motivo mentre il locatore dovrà dimostrare la sussistenza di alcuni casi specifici, tra i principali segnalo:

– la necessità di abitare l’immobile lui stesso o per la sua famiglia;
– l’inquilino ha a disposizione un altro appartamento nel medesimo Comune dove trasferirsi;
– l’appartamento a causa di gravi danni deve essere ristrutturato o, addirittura, ricostruito.

Il tutto, sempre, nei termini previsti dal contratto.

Canone concordato, seconda scadenza

Al termine della seconda scadenza si aprono diversi scenari
Disdetta: entrambe le parti possono disdettare il contratto a canone concordato tramite racc. A/R o PEC se entrambe le parti ne sono dotate con un preavviso minimo di almeno 6 mesi.
Rinnovo automatico: il contratto a canone concordato si rinnova automaticamente per un ulteriore altro periodo di pari durata fino a quando, da una delle parti, non viene inviato il recesso.

Canone concordato, durata secondo rinnovo

Indipendentemente dalla durata del primo periodo che può essere di un minimo di 3 anni a salire, i successivi rinnovi saranno sempre di 2 anni così fino a quando non viene data disdetta.

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