Ci siamo aggiudicati un’asta ma quali sono i tempi per il verbale d’aggiudicazione, il saldo prezzo, il decreto di trasferimento e la liberazione del bene acquistato?
Abbiamo partecipato ad un’asta giudiziaria e, con o senza rilanci, ce la siamo aggiudicata.
La domanda che molti si pongono è, e ora che cosa succede?
Succede che ci si deve armare di pazienza, a causa dei lunghi tempi che comportano generalmente l’immissione in possesso del bene acquistato, e procedere per passi:
– Inizialmente, ovvero subito terminata l’asta, firmeremo il verbale di aggiudicazione che indicherà i dati dell’asta e dell’aggiudicatario;
– Dovranno decorrere 10 giorni dall’asta per passare da aggiudicatari provvisori ad aggiudicatori definitivi; è infatti permesso a coloro che hanno partecipato all’asta di presentare una nuova offerta aumentata di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione. Se questo dovesse avvenire verrà indetta una nuova asta alla quale saranno invitati tutti partecipanti di quella che ci siamo aggiudicati partendo dal nuovo prezzo di base.
Un’evenienza rara ma possibile;
– Trascorsi i 10 giorni senza alcuna nuova offerta aumentata di un quinto, diventiamo a tutti gli effetti aggiudicatori definitivi e potremo ritirare una copia del verbale di aggiudicazione;
– Entro un massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione, anche se molti tribunali concedono fino a 90 o 120 giorni, oppure entro il limite inferiore indicato nella domanda di partecipazione all’asta, sarà obbligatorio pagare il saldo del prezzo di acquisto, dedotta naturalmente la caparra versata per essere ammessi all’asta, e gli oneri fiscali e spese connesse alla procedura.
Nel caso in cui le somme corrisposte a titolo di spese dovessero eccedere l’importo effettivamente sostenuto, queste saranno restituite dal delegato una volta terminate tutte le formalità connesso all’aggiudicazione;
– Successivamente dovremo attendere il decreto di trasferimento, il documento ufficiale che attesta la proprietà a tutti gli effetti dell’immobile, che può corrispondere, per facilitarne la comprensione, in un rogito notarile nella compravendita tra due parti.
Il decreto di trasferimento cancella tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni di pignoramento che gravavano sul bene con l’onere ad eseguire l’ordine di liberazione da parte del custode.
Tempi lunghi, quindi, senza considerare i ritardi e le problematiche proprie della liberazione del bene se questo risulta occupato in forza al debitore o ad altri.